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giovedì 2 dicembre 2010

Principi fondamentali della costituzione Italiana


Principi fondamentali della costituzione
Art. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle
Forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento
dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza,
di lingua, di religione, di opinioni politiche,
di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini
il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere,
secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un'attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce
e promuove le autonomie locali; attua nei servizi
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;
adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme
le minoranze linguistiche.
Art. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno
nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti,
non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8.
Tutte le confessioni religiose sono
egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con l'ordinamento
giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge
sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura
e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico
e artistico della Nazione.
Art. 10.
L'ordinamento giuridico italiano si conforma
alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero
è regolata dalla legge in conformità delle norme
e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana,
ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica
secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero
per reati politici.
Art. 11.
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente,
in condizioni di parità con gli altri Stati,
alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e
la giustizia fra le Nazioni;
promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali
di eguali dimensioni.
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